Articolo 1205 del Codice civile
Art. 1205.
(Surrogazione parziale).
Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.
(Surrogazione parziale).
Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.