Articolo 2699 del Codice civile

Art. 2699.

(Atto pubblico).

L'atto pubblico e' il documento redatto, con le richieste formalita', da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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