Articolo 1776 del Codice civile
Art. 1776.
(Obblighi dell'erede del depositario).
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, e' obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non e' stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
(Obblighi dell'erede del depositario).
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, e' obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non e' stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2009-06-11, n. 200901009Provvedimento:Leggi di più...- conguaglio per acquisizione terreni·
- determinazione indennità di espropriazione·
- eccesso di potere·
- espropriazione·
- giurisdizione amministrativa·
- prescrizione·
- rendita catastale·
- riparto delle somme di conguaglio·
- transazione·
- violazione art. 1227 c.c.·
- violazione art. 1776 c.c.·
- violazione art. 35 legge n. 865/1971
2. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2009-06-11, n. 200901010Provvedimento:Leggi di più...- art. 35 legge n. 865 del 1971·
- conguaglio per l'acquisizione dei terreni·
- convenzione per la concessione delle aree·
- determinazione delle somme dovute·
- espropriazione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisprudenza in materia di espropriazione·
- oneri e obblighi degli aventi causa·
- prescrizione dei diritti soggettivi·
- principio di perfetto pareggio economico