Articolo 2210 del Codice civile

Art. 2210.

(Poteri dei commessi dell'imprenditore).

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, ne' concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a cio' espressamente autorizzati.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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