Articolo 1813 del Codice civile

Art. 1813.

(Nozione).

Il mutuo e' il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantita' di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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