Articolo 673 del Codice civile
Art. 673.
(Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione).
Il legato non ha effetto se la cosa legata e' interamente perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
(Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione).
Il legato non ha effetto se la cosa legata e' interamente perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-01-10, n. 202000002Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- assemblea condominiale·
- concessione edilizia·
- distanza minima tra edifici·
- eccesso di potere·
- linee di massima edificabilità·
- misure cautelari·
- norme urbanistiche·
- piano di attuazione·
- spese di lite·
- tutela dei diritti dei condomini·
- violazione di legge
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-15, n. 201404683Provvedimento:Leggi di più...- cambio di destinazione d'uso·
- compensazione delle spese·
- concessione in sanatoria·
- diniego di concessione in sanatoria·
- eccesso di potere·
- giudicato esterno·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- sospensione della sentenza·
- valutazione delle prove·
- violazione di legge provinciale