Articolo 2203 del Codice civile

Art. 2203.

(Preposizione institoria).

E' institore colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione puo' essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti piu' institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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