Articolo 2693 del Codice civile

Art. 2693.

(Trascrizione del pignoramento e del sequestro).

Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'art.
2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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