Art 8

Art. 8.
(Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale).
1.((1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' stabilita nella misura di lire 12 milioni per le societa' per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e di lire 500 mila per le societa' di altro tipo.))((2))
2.((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154)).
3. La tassa annuale di cui al comma 1 non e' dovuta dalle societa' dichiarate fallite, dalle societa' ammesse alla procedura di concordato preventivo e dalle societa' delle quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale e' tato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di cui al comma 1 non e' dovuta dalle societa' poste in liquidazione a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la societa' e' stata posta in liquidazione.
4. Entro il 31 luglio di ogni anno le societa' devono depositare nelle cancellerie presso le quali sono iscritte l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di cui sopra, in originale o copia autenticata, ed in esenzione da bollo, tributi ed oneri previdenziali.
5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di omissione o ritardo nel versamento della tassa, il semplice ritardo nel deposito previsto dal comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa di lire centomila.
6. Il mancato deposito nei termini dell'attestazione suddetta non sospende l'iscrizione e le certificazioni inerenti la pubblicita' degli atti societari.
7. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: ' f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del presente decreto-legge'.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art. 36, comma 10) che la suddetta modifica si applica alle tasse il cui termine di pagamento decorre dal 1 gennaio 1989.
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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