Art 2

Art. 2.((I prestiti alle Societa' cooperative, di cui nell'art. 1, possono essere fatti tanto all'ente sociale, quanto ai soci che abbiano conseguito la proprieta' delle case.

Le Societa' devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attivita' assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e per la vecchiaia degli operai.

A deroga di quanto e' disposto nella prima parte dell'art. 224 del codice di commercio, i soci delle Societa' cooperative per case popolari o economiche possono avere una quota sociale maggiore di cinquemila lire, ma non superiore a lire diecimila.

Alle Societa' predette puo' essere annessa una sezione speciale di consumo pei soci, con assegnazione di una parte del capitale sociale, con norme statutarie speciali e con gestione e contabilita' distinte e separate. Gli utili della sezione devono essere assegnati interamente al fondo per le case popolari o economiche.

Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Societa' cooperative predette, devono essere, dopo di avere adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, inviati al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale li pubblichera' nel Bollettino della Societa' per azioni dopo di avere accertato che sono conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la esecuzione di essa))
Entrata in vigore il 11 gennaio 1908

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