(contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali)

Art. 12.(Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali)1.Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta. 2.Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7. 3.Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sotenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla cessione del contributo. Non possono essere ammessi al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4.Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarita' della documentazione prodotta e la conformita' delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di certificazione deve attestare anche l'effettivita' delle stesse. 5.I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo e' erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta i sensi del comma 4, attestanti l'effettivita' delle spese sostenute e la conformita' delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2. 6.I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalita' di cui all'articolo 10. 7.Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalita' di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonche' gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute. 8.Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4. 9.Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
Entrata in vigore il 9 ottobre 1991
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