intervento del fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297

Art. 2. Intervento del Fondo di garanzia
di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 2971.Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro- cedure indicate nell'art. 1, comma 1;b)la data di inizio dell'esecuzione forzata;c)la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa.
2.Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3.Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4.Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a)con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1;b)con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1;c)con l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5.Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
6.L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7.Per la determinazione dell'indennita' eventualmente spettante, in relazione alle proceduree di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1992

Sentenze+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2012, n. 5572
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Primo presidente f.f. - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente di sez. - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IC NA IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso; - ricorrente - …
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  • 2. Trib. Brindisi, sentenza 17/09/2024, n. 1119
    Provvedimento: Tribunale Ordinario di Brindisi Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro N.R.G 498/2021 Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 17/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da RA MO, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI STEFANO STEFANIA; ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BAUER RAIMUND e LEONE FABIOLA; resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 12 febbraio 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata ha convenuto in giudizio l'Istituto Nazionale …
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  • 3. Trib. Napoli, sentenza 03/07/2024, n. 3473
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al n. 11826/2023 RG; T R A IS EL, nato a [...] il [...] c.f. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Liccardi e dall'Avv. Alfonso Liccardi; ricorrente C O N T R O Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti; resistente …
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  • 4. Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2024, n. 1070
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott.ssa Graziella Parisi Presidente Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 617/2024 R.G. promossa DA INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Pierluigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti Appellante CONTRO FO LA ([...]), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Papa, giusta procura in atti Appellata …
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  • 5. Trib. Prato, sentenza 20/07/2024, n. 273
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56/2022 promossa da: I.N.P.S. (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b - Avvocatura Inps - presso il difensore; Parte ricorrente contro OB IO (c.f. [...]), con il patrocinio degli avv.ti DAMA CARLO e ARCELLA …
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