Art 3

Art. 3.1.Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresi', alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora per l'eccezionalita' della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile ((, sentito il Presidente della regione interessata,)) il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.
((1-bis.Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2002

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