Art 4

Art. 4.1.Per i soggetti che alle date del ((29 e 31 ottobre 2002, nonche' 8 novembre 2002)) erano residenti ((, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e)) nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ((sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento)) di obblighi di natura tributaria. Sono altresi' sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonche' ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. ((Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)).
Entrata in vigore il 30 dicembre 2002

Sentenze63

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