requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario
Art. 4. Requisiti per il conferimento dell'incarico
di magistrato onorario1.Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)cittadinanza italiana;
b)esercizio dei diritti civili e politici;
c)essere di condotta incensurabile;
d)idoneita' fisica e psichica;
e)eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
f)laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
g)in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2.Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che:
a)hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b)sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
c)hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
d)sono stati collocati in quiescenza;
e)hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;
f)non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21.
3.Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a)l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
b)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
c)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
d)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
e)lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
f)l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g)lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h)il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
i)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.
4.In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:
a)la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita';
b)la minore eta' anagrafica;
c)il piu' elevato voto di laurea.
Note all'art. 4:
- Per l'art. 73 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , vedi nelle note all'art. 2.
di magistrato onorario1.Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)cittadinanza italiana;
b)esercizio dei diritti civili e politici;
c)essere di condotta incensurabile;
d)idoneita' fisica e psichica;
e)eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
f)laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
g)in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2.Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che:
a)hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b)sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
c)hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
d)sono stati collocati in quiescenza;
e)hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;
f)non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21.
3.Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a)l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
b)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
c)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
d)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
e)lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
f)l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g)lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h)il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
i)l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.
4.In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:
a)la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita';
b)la minore eta' anagrafica;
c)il piu' elevato voto di laurea.
Note all'art. 4:
- Per l'art. 73 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , vedi nelle note all'art. 2.
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