ricollocamento in ruolo

Art. 50. Ricollocamento in ruolo1.Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede di provenienza nonche' in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte e' ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto.
2.Il collocamento fuori ruolo non puo' superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non e' computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.
3.In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.
4.Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.
5.Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:
a)per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalita' di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo;
b)per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalita' di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
c)per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto piu' di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando e' richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3.
6.Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonche', in via transitoria, dal comma 5, non e' consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest'ultimo caso non e' consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.
Note all'art. 50:
- Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie), e' il seguente:
«Art. 30 (Collocamento fuori ruolo). - I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.».
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), e' il seguente:
«Art. 3 (Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie). - 1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimita', nonche' di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.
3. Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con il presente artico1o.».
Entrata in vigore il 24 ottobre 2006
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