(ipotesi particolari di confisca).

Art. 12-sexies. (Ipotesi particolari di confisca).1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)). ((34))2.COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161.
2-bis.COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161.
2-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34))2-quater.COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161.
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161.
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161.
4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34))4-ter.Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma ((dell'articolo 240-bis del codice penale)) da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater.Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.
4-quinquies.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34))4-sexies.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34)) 4-septies.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34)) 4-octies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34)) 4-novies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34))((34))--------------AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "I richiami all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ove specificamente riguardanti l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono riferiti all'articolo 85-bis del medesimo decreto e ove specificamente riguardanti l'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti all'articolo 301, comma 5-bis, del medesimo decreto".
Entrata in vigore il 22 marzo 2018

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