Art. 14.((Modalita' di accesso al sistema di accoglienza))1.Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del ((presente decreto)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).
3.((Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.)) La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 e' effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.
4.Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ((...)), usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.(2)
5.Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9.(2)
6.Al richiedente di cui al comma 5, e' prorogata la validita' dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, e' il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;.(2)
--------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.
Entrata in vigore il 4 ottobre 2018

Sentenze+500


  • 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-13, n. 202301474
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 14 d.lgs. n. 142/2015·
    • art. 1-sexies d.l. n. 416/1989·
    • cessazione delle misure di accoglienza·
    • direttiva UE 9.2003 e UE 33.2013·
    • permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo·
    • principi della sentenza CGUE C-233-18·
    • regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali·
    • Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)·
    • sospensione del provvedimento amministrativo·
    • valutazione delle condizioni personali del richiedente asilo

  • 2. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202200452
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 23 d.lgs. 142/2015·
    • direttiva 2013/33/UE·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa in materia di accoglienza·
    • mancata presentazione presso la struttura assegnata·
    • normativa sull'accoglienza dei richiedenti asilo·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • sospensione delle misure di accoglienza·
    • trasferimento in altra struttura di accoglienza·
    • violazione di legge

  • 3. TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2024-02-15, n. 202400390
    Provvedimento:
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    • abbandono del centro di accoglienza·
    • art. 23 D.Lgs. 142/2015·
    • carenza di istruttoria·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • contraddittorio procedurale·
    • Direttiva 2013/33/UE·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza UE sulle sanzioni espulsive·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • principio di proporzionalità·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • travisamento dei fatti·
    • tutela della dignità umana·
    • violazione art. 14 e 17 D.Lgs. 142/2015·
    • violazione art. 7 legge 241/1990

  • 4. TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-11-24, n. 202300338
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • Art. 14 e 23 d.lgs. 142/2015·
    • Art. 17 e 20 direttiva 2013/33/UE·
    • Dignità umana·
    • Diritto UE·
    • Disapplicazione norme interne·
    • Onere della prova·
    • Proporzionalità·
    • Requisiti reddituali·
    • Revoca misure accoglienza stranieri·
    • Rimborso spese

  • 5. TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-11-24, n. 202300341
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • Art. 17 e 20 direttiva 2013/33/UE·
    • Art. 23 d.lgs. 142/2015·
    • Dignità umana·
    • Diritto UE·
    • Disapplicazione norma interna·
    • Giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • Onere della prova·
    • Proporzionalità·
    • Requisiti reddituali·
    • Revoca misure accoglienza stranieri·
    • Rimborso costi
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