Art 6

Art. 6.
L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonche' il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417".
Entrata in vigore il 21 febbraio 1981
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