(diritto all'equa riparazione)

Art. 2.(Diritto all'equa riparazione)1.E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter. ((12))2.Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. (5)
2-bis.Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. (5) (7) (9)
2-ter.Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. (5)
2-quater.Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa. (5)
2-quinquies.Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a)in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;
b)nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c)nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d)in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.(11)
2-sexies.Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a)dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
b)contumacia della parte;
c)estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d)perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e)mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f)introduzione di domande nuove, connesse con altre gia' proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g)irrisorieta' della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
2-septies.Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto.
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (5)

--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 2015, n. 184 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziche' quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorita' giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico". --------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 19 febbraio 2016, n. 36 (in G.U. 1ª s.s. 24/02/2016, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001". ---------------AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 giugno - 10 luglio 2019, n. 169 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/2019, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134". ---------------AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 30 luglio 2021, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2021, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»".
Entrata in vigore il 4 agosto 2021

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