(misura dell'indennizzo).

Art. 2-bis. (Misura dell'indennizzo).((1.Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo))((1-bis.La somma puo' essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono piu' di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono piu' di cinquanta.
1-ter.La somma puo' essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
1-quater.L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta in caso di riunione di piu' giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte.
La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di parte))2.L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a)dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b)del comportamento del giudice e delle parti;
c)della natura degli interessi coinvolti;
d)del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3.La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. (5)
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2015
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