Art 1

Art. 1.

Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie ((in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,)) e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.
La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.
(1)(2)(3)(4)(5)(6)


------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera c))che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali [...] reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66".
- (con l'art. 3, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino al 27 giugno 1968".
- (con l'art. 5, comma 1) che " E' concesso indulto, per i reati di cui all'articolo 1 commessi fino al 27 giugno 1968, in misura non superiore a due anni per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia".
- (con l'art. 7, comma 1) che "Sono altresi' concessi amnistia ed indulto per i reati di cui alla lettera c) del precedente articolo 1 commessi a causa od in occasione di agitazioni e manifestazioni connesse al disastro del Vajont fino al 27 giugno 1968".
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AGGIORNEMNTO (2)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che " E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali [...] reati previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66".
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "E' inoltre concessa amnistia [...] per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale".
- (con l'art. 11, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970". ------------AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del 21.07.1971) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'aart. 1. del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia". -----------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamita' naturali o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano altre aggravanti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981". -----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonche' da quella di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986". -----------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "E' concessa amnistia [...] per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato e' aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonche' da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".
Entrata in vigore il 4 ottobre 2018

Sentenze73


  • 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-03-13, n. 202400748
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    • art. 10-bis della legge 241/1990·
    • art. 10 bis della legge 241/90·
    • art. 19 comma 2 del D.lgs. 286/1998·
    • art. 21-octies della legge 241/1990·
    • art. 24 e 111 Cost.·
    • art. 380, comma 2, lettera l-ter), cod. proc. pen.·
    • art. 3 della legge 241/90·
    • art. 4, comma 3, D.L.vo 286/1998·
    • art. 572 cod. pen.·
    • art. 5, comma 5, D.L.vo 286/1998·
    • art. 61 n. 11 quinquies c.p.·
    • art. 7 della legge 241/1990·
    • automaticità del diniego·
    • bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e relazioni familiari·
    • condanna penale·
    • condanna per reati contro familiari·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • maltrattamenti familiari·
    • motivi ostativi al rinnovo·
    • orientamento giurisprudenziale·
    • pericolosità sociale·
    • permesso di soggiorno·
    • permesso di soggiorno per cure mediche·
    • rinnovo permesso di soggiorno·
    • valutazione della pericolosità sociale

  • 2. Trib. Milano, sentenza 09/01/2024, n. 272
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    • 3. Trib. Venezia, sentenza 22/02/2024, n. 577
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      • 4. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-07-01, n. 202400430
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        • annullamento del provvedimento amministrativo·
        • art. 3 legge 241/90·
        • art. 4 d.lgs. n. 286/1998·
        • art. 5 d.lgs. n. 286/1998·
        • art. 60 c.p.a.·
        • art. 8 CEDU·
        • bilanciamento degli interessi·
        • condanna per reati di stupefacenti·
        • diritti del richiedente·
        • eccesso di potere·
        • motivazione del provvedimento amministrativo·
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      • 5. TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400093
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        • riabilitazione·
        • rinnovo permesso di soggiorno·
        • sospensione condizionale della pena
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