Art 1

Art. 1.
Disciplina dell'attivita' urbanistica e suoi scopi.

L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.

Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attivita' anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle citta', il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1942
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