(principi generali)

Art. 61.(Principi generali)1.Le agenzie fiscali hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. (( L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico. ))2.In conformita' con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3.Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.
Entrata in vigore il 14 luglio 2003

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