Art 31
Art. 31.
(Modalita' per colmare ((le))vacanze)
1.Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale - comparto ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1^ luglio ((...)) vacanze, nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Tali promozioni non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita. ((Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale.))2.Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3.Nel caso di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.
(Modalita' per colmare ((le))vacanze)
1.Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale - comparto ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1^ luglio ((...)) vacanze, nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Tali promozioni non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita. ((Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale.))2.Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3.Nel caso di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.
Sentenze • 3
1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-10-16, n. 202315287Provvedimento:Leggi di più...- autovincolo amministrativo·
- compensazione delle spese processuali·
- eccesso di potere·
- graduatoria di merito·
- irragionevolezza e disparità di trattamento·
- principi di imparzialità e trasparenza·
- procedura di avanzamento·
- trasparenza delle valutazioni·
- valutazione titoli e incarichi·
- violazione art. 12 DPR 487/1994·
- violazione art. 15 DPR 487/1994
2. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-07-03, n. 202311112Provvedimento:Leggi di più...- apprezzamento della discrezionalità tecnica·
- disparità di trattamento·
- documentazione caratteristica·
- eccesso di potere·
- encomi e riconoscimenti·
- graduatoria di merito·
- illogicità della valutazione·
- promozione militare·
- sindacabilità dei giudizi di avanzamento·
- violazione di art. 21 del d.lgs. 69/2001
3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-09-18, n. 201409828Provvedimento:Leggi di più...- art. 19 e 21 d.lgs. n. 69 del 2001·
- art. 25 e 26 legge n. 1137 del 1955·
- compensazione delle spese·
- discrezionalità amministrativa·
- D.M. Difesa n. 571 del 1993·
- eccesso di potere·
- giudizio di avanzamento a scelta·
- graduatoria di merito·
- sindacato giurisdizionale·
- usucapione·
- valutazione comparativa