cessazione dal servizio permanente

Art. 27. Cessazione dal servizio permanente1.Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a)eta';
b)infermita';
c)domanda;
d)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
e)nomina all'impiego civile;
f)perdita del grado;
g)scarso rendimento.
2.Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto ministeriale.
3.I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio permanente per eta' al compimento del cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a secondo dell'idoneita'. Essi permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.
4.Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.
5.Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato.
Entrata in vigore il 27 maggio 1995
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