(composizione del consiglio di amministrazione).

Art. 4. (Composizione del consiglio
di amministrazione).1.L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 3. - 1. Il consiglio di amministrazione e composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica.
2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale.
3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro". 2.Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue la sua attivita' sino alla scadenza del mandato.
Entrata in vigore il 13 marzo 1989

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