Regolamento-art. 15


Art. 15.

Il Commissario puo' incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge.

Il progetto, con le eventuali modificazioni che il Commissario credera' apportarvi, dovra' essere depositato nella segreteria del Comune o dell'Associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gl'interessati avranno diritto di prenderne visione.

Del deposito sara' dato avviso mediante bando da affiggersi all'albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione.

Hanno diritto di opporsi al progetto il Comune o l'Associazione agraria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni.

Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al Commissario, questi con suo decreto rendera' esecutivo il progetto.

Se invece saranno fatte opposizioni, il Commissario provvedera' per la risoluzione di esse in contenzioso e potra' rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate.

Il progetto reso esecutivo dal Commissario sara' titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso prevedute.

Entrata in vigore il 24 marzo 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi