decorrenza e disciplina transitoria
Art. 12. Decorrenza e disciplina transitoria1.Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )). (( Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.
1-bis.Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1 gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo. 2.Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto (( , comprese le relative anticipazioni, e di altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal 1 gennaio 2001. )) Per il trattamento di fine rapporto (( , comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennita' e somme maturate )) fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.
1-bis.Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1 gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo. 2.Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto (( , comprese le relative anticipazioni, e di altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal 1 gennaio 2001. )) Per il trattamento di fine rapporto (( , comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennita' e somme maturate )) fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.