Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 93

Art. 93.

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934
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