clausole di salvaguardia

Art. 28. Clausole di salvaguardia1.Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianita' maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.
2.Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianita' di cui all'articolo 7, comma 1, e' calcolato tenendo conto della pregressa anzianita' maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale.
2. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Note all'art. 28:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395 reca: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».
Entrata in vigore il 3 marzo 2006
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