Art 2

Art. 2.
L'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito con il seguente:
"Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, puo' disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalita' dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabili dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilita'.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti puo' essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni".
Entrata in vigore il 16 agosto 1978

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