Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 40
Art. 40.
(Art. 39 T. U. 1926).
Il prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita' militare.