Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 7


Art. 7.

(Art. 6 T. U. 1926).

Nessun indennizzo e' dovuto per i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facolta' ad essa attribuite dalla legge.

Entrata in vigore il 26 giugno 1931
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