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Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 7
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Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 7
Art. 7.
(Art. 6 T. U. 1926).
Nessun indennizzo e' dovuto per i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facolta' ad essa attribuite dalla legge.
Entrata in vigore il 26 giugno 1931
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Sentenze
• 14
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1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-01-10, n. 202300369
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2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-11, n. 202106759
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3. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-08-24, n. 202102455
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4. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-06-07, n. 202103787
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5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-12-01, n. 201605047
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