funzioni di gestore del mercato

Art. 5. Funzioni di gestore del mercato1.La gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6.
2.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N.
290. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290.
3.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.
((17))----------------AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 20 aprile 2005 (in G.U. 28/04/2005, n. 97) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai soli fini del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' fissata al 30 giugno 2005".
Entrata in vigore il 28 aprile 2005

Sentenze90


  • 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-06, n. 202302217
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di delibera ARERA·
    • autotutela creditoria·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • gruppo societario e responsabilità·
    • improcedibilità del ricorso·
    • inadempimento contrattuale·
    • interesse a ricorrere·
    • monopolista legale·
    • principio di libera iniziativa economica·
    • proporzionalità e ragionevolezza·
    • requisiti per la stipula di contratti di dispacciamento·
    • sospensione del contratto di dispacciamento·
    • violazione di norme civilistiche

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-16, n. 202401561
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 24 e 25 del Codice del Consumo·
    • art. 98 c.p.a.·
    • competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato·
    • difetto di istruttoria e di motivazione·
    • diritti dei consumatori·
    • eccesso di potere·
    • gestione dei reclami·
    • oneri e penali non dovuti·
    • parità di trattamento dei consumatori·
    • pratiche commerciali aggressive·
    • regolamentazione del settore energetico·
    • sanzione per violazione delle pratiche commerciali·
    • sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato·
    • trasparenza delle condizioni economiche di fornitura

  • 3. Trib. Bari, sentenza 07/06/2024, n. 2705
    Provvedimento:
     Leggi di più...

    • 4. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-04, n. 202413521
      Provvedimento:
       Leggi di più...
      • affidamento legittimo·
      • annullamento d'ufficio·
      • applicazione art. 56 d.l. 76/2020·
      • art. 42 d.lgs. 28/2011·
      • certificati bianchi (TEE)·
      • condanna alle spese di lite·
      • eccesso di potere·
      • giudizio amministrativo·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • legittimità del provvedimento amministrativo·
      • norme sui controlli e sanzioni in materia di incentivi·
      • principio di legalità e certezza del diritto·
      • proporzionalità ed irretroattività della legge·
      • recupero incentivi indebitamente percepiti·
      • spese di lite·
      • trasparenza dell'azione amministrativa·
      • verifica e controllo dei progetti di risparmio energetico·
      • violazione art. 241/1990

    • 5. TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202401197
      Provvedimento:
       Leggi di più...
      • art. 38 bis D.L. n. 83/2012·
      • compensazione delle spese·
      • delibera ARERA·
      • diritto amministrativo·
      • eccesso di potere·
      • emergenza gas·
      • inammissibilità del ricorso·
      • proporzionalità e ragionevolezza·
      • regolazione del settore energetico·
      • riconoscimento dei costi·
      • unità termoelettriche essenziali
    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi