certificazioni verdi covid-19

Art. 9. Certificazioni verdi COVID-191.Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:
a)certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni di cui al comma 2;
a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al comma 2, lettereb)e c-bis);
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorita' sanitarie competenti per territorio;
c)test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
d)test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
e)Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2.Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a)avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo; (14)
b)avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c)effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo. (14)
3.La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validita' di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed e' rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validita' a far data dalla medesima somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha validita' dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. (14) (16)
4.La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4-bis.A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della ((prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi)) e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ((ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,)) o della somministrazione della relativa dose di richiamo e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo.
5.La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
6.Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.
6-bis.L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non e' piu' a sua disposizione.
6-ter.Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilita' e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.
7.Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
8.Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformita' al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
8-bis.Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai genitori perche' in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta' inferiore a sei anni.
9.Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.
9-bis.Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi piu' di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, e' consentito l'accesso ai servizi e alle attivita' per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non e' obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita' di cui al primo periodo e' consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.
9-ter.I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma10.Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
10-bis.Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-bis.1, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente con legge dello Stato.
11.Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° febbraio 2022. --------------AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Entrata in vigore il 23 maggio 2022

Sentenze66


  • 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-08-02, n. 202300491
    Provvedimento:
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    • art. 4-ter D.L. n. 44/2021·
    • diritti del dipendente·
    • infortunio e malattia per causa di servizio·
    • obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2·
    • principio di specialità delle norme·
    • proporzionalità della misura sospensiva·
    • risarcimento danni·
    • sospensione dal servizio·
    • sospensione non disciplinare·
    • tutela della salute pubblica

  • 2. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-23, n. 202401271
    Provvedimento:
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    • accertamento del diritto alla retribuzione·
    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • art. 4 ter comma 3 d.l. n. 44/2021·
    • consulenza allergologica pre-vaccinazione·
    • contributi previdenziali·
    • differimento della vaccinazione per motivi di salute·
    • diritti della persona e privacy·
    • obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2·
    • sospensione delle competenze stipendiali·
    • sospensione temporanea dall'attività lavorativa

  • 3. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-03-29, n. 202400242
    Provvedimento:
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    • art. 103 Cost.·
    • art. 111 Cost.·
    • art. 4-ter d.l. 44/2021·
    • art. 56 c.p.a.·
    • art. 72-bis c.p.a.·
    • art. 9 c.p.a.·
    • carenza di motivazione·
    • difetto di giurisdizione·
    • eccesso di potere·
    • giudice amministrativo·
    • giudice ordinario·
    • giurisdizione·
    • interesse legittimo·
    • misure cautelari·
    • obbligo vaccinale·
    • rinuncia alla sospensione dal lavoro·
    • riparto di giurisdizione·
    • sospensione dal lavoro·
    • tutela dei diritti costituzionali

  • 4. Trib. Lodi, sentenza 09/04/2024, n. 172
    Provvedimento:
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    • 5. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-10-30, n. 202300813
      Provvedimento:
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      • art. 2 Cost.·
      • art. 32 Cost.·
      • art. 3 Cost.·
      • art. 4 ter D.L. n. 44/2021·
      • assegno alimentare·
      • bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
      • carenza di potere·
      • diritti costituzionali·
      • diritto alla riservatezza·
      • illegittimità costituzionale·
      • misure cautelari·
      • obbligo vaccinale·
      • sospensione dal lavoro·
      • sospensione del rapporto di lavoro·
      • tutela della salute pubblica
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