rivalutazione dei benefici

Art. 8. Rivalutazione dei benefici1.Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2.Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF. ((10))---------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000.
Entrata in vigore il 28 novembre 2003
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