disposizioni transitorie e finali
Art. 30. Disposizioni transitorie e finali1.I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purche' esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2.Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3.Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4.La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante.
5.Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonche' il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
6.Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. E' soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Note all'art. 30:
- Per il testo della legge 9 febbraio 1962, n. 59, si fa riferimento alle note all'art. 4.
- Il testo del primo comma dell'art. 176 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 maggio 1981, e' il seguente:
"Agli effetti dell'art. 86 della legge non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purche' la quantita' contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche, e' considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo".
- La legge 28 marzo 1991, n. 112, recante: "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991.
- La legge 15 novembre 1995, n. 480, recante: "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1995.
- Per il testo della legge 25 marzo 1997, n. 77, si fa riferimento alla nota all'art. 7, conma 3.
- Il testo dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche). - 1. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'art. 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante e' prorogata al 31 dicembre 1995.
2. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'art. 24, comma 9, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e' prorogata del 31 dicembre 1996".
- Il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il "Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia su aree pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 settembre 1993.
- Il decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350, recante: "Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, in materia di commercio su aree pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1996.
- Il testo della voce 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 (contenente il "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994, e' la seguente:
"62. Commercio su Legge 11 giugno 1971, Comune 60 giorni aree pubbliche n. 426, articoli 24 e
ss.; legge 28 marzo
1991, n. 112, art. 2
2.Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3.Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4.La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante.
5.Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonche' il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
6.Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. E' soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Note all'art. 30:
- Per il testo della legge 9 febbraio 1962, n. 59, si fa riferimento alle note all'art. 4.
- Il testo del primo comma dell'art. 176 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 maggio 1981, e' il seguente:
"Agli effetti dell'art. 86 della legge non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purche' la quantita' contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche, e' considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo".
- La legge 28 marzo 1991, n. 112, recante: "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991.
- La legge 15 novembre 1995, n. 480, recante: "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1995.
- Per il testo della legge 25 marzo 1997, n. 77, si fa riferimento alla nota all'art. 7, conma 3.
- Il testo dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche). - 1. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'art. 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante e' prorogata al 31 dicembre 1995.
2. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'art. 24, comma 9, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e' prorogata del 31 dicembre 1996".
- Il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il "Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia su aree pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 settembre 1993.
- Il decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350, recante: "Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, in materia di commercio su aree pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1996.
- Il testo della voce 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 (contenente il "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994, e' la seguente:
"62. Commercio su Legge 11 giugno 1971, Comune 60 giorni aree pubbliche n. 426, articoli 24 e
ss.; legge 28 marzo
1991, n. 112, art. 2