definizioni e ambito di applicazione del decreto
Art. 4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto1.Ai fini del presente decreto si intendono:
a)per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b)per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c)per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d)per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e)per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f)per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g)per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h)per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2.Il presente decreto non si applica:
a)ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;
b)ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c)alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d)ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
e)alle vendite di carburanti nonche' degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;
f)agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g)ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonche' ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h)a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i)alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
l)all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m)agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'.
3.Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3. Note all'art. 4:
- La legge 2 aprile 1968, n. 475, recante: "Norme concernenti il servizio farmaceutico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 27 aprile 1968.
- La legge 8 novembre 1991, n. 362, recante: "Norme di riordino del servizio farmaceutico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1991.
- La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante: "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1958 e modificata dalla legge 23 luglio 1980, n. 384, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1 agosto 1980.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante: "Regolamento di esecuzione della legge 1293/57", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 22 dicembre 1958.
- La legge 27 luglio 1967, n. 622, recante: "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 4 agosto 1967.
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E'imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
- La legge 25 marzo 1959, n. 125, recante: "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1959.
- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante: "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 16 febbraio 1963 e modificata dalla legge 14 giugno 1964, n. 477, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 7 luglio 1964 e dalla legge 26 luglio 1965, n. 976, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 18 agosto 1965.
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1934, n. 191, e' il seguente:
"Art. 1. - E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".
- Il testo dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante: "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica", e' il seguente.
"Art. 16. - L'attivita' inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed e' soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.
La concessione sostituisce la licenza di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Pr esidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.
La concessione puo' essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacita' tecnicoorganizzativa ed economica necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, la durata di diciotto anni e puo' essere rinnovata.
L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 300.000 a 3.000.000.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.
L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avra' termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se piu' lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.
La concessione e soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata al D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121.
I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali e' consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.
Lo stesso contratto dovra' prevedere la continuita' della gestione nel caso di cessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca nella gestione della concesione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio prevista dall'art. 3, D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidamente responsibili per gli obblighi derivati dalla gestione dell'impianto stesso.
La concessione puo' essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprieta' del relativo impianto previa autorizzazione dell'autorita' che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di piu' impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione e' accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.
I trasferimenti di impianti per la distribuzione dei carburanti da una localita' ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.
In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sara' indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competente potra' rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.
Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nelle localita' montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino piu di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, puo essere accordata la concessione al comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
- La legge 18 dicembre 1970, n. 1034 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 23 dicembre 1970.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1998.
- Il testo dell'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' il seguente:
"Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
- Il testo dell'art. 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", e' il seguente:
"Art. 106 (Modalita' della vendita dei beni mobili). - Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili,.
Note all'art. 4:
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965. -
Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
a)per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b)per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c)per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d)per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e)per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f)per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g)per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h)per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2.Il presente decreto non si applica:
a)ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;
b)ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c)alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d)ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
e)alle vendite di carburanti nonche' degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;
f)agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g)ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonche' ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h)a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i)alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
l)all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m)agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'.
3.Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3. Note all'art. 4:
- La legge 2 aprile 1968, n. 475, recante: "Norme concernenti il servizio farmaceutico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 27 aprile 1968.
- La legge 8 novembre 1991, n. 362, recante: "Norme di riordino del servizio farmaceutico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1991.
- La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante: "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1958 e modificata dalla legge 23 luglio 1980, n. 384, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1 agosto 1980.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante: "Regolamento di esecuzione della legge 1293/57", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 22 dicembre 1958.
- La legge 27 luglio 1967, n. 622, recante: "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 4 agosto 1967.
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E'imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
- La legge 25 marzo 1959, n. 125, recante: "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1959.
- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante: "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 16 febbraio 1963 e modificata dalla legge 14 giugno 1964, n. 477, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 7 luglio 1964 e dalla legge 26 luglio 1965, n. 976, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 18 agosto 1965.
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1934, n. 191, e' il seguente:
"Art. 1. - E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".
- Il testo dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante: "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica", e' il seguente.
"Art. 16. - L'attivita' inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed e' soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.
La concessione sostituisce la licenza di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Pr esidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.
La concessione puo' essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacita' tecnicoorganizzativa ed economica necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, la durata di diciotto anni e puo' essere rinnovata.
L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 300.000 a 3.000.000.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.
L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avra' termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se piu' lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.
La concessione e soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata al D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121.
I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali e' consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.
Lo stesso contratto dovra' prevedere la continuita' della gestione nel caso di cessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca nella gestione della concesione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio prevista dall'art. 3, D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidamente responsibili per gli obblighi derivati dalla gestione dell'impianto stesso.
La concessione puo' essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprieta' del relativo impianto previa autorizzazione dell'autorita' che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di piu' impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione e' accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.
I trasferimenti di impianti per la distribuzione dei carburanti da una localita' ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.
In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sara' indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competente potra' rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.
Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nelle localita' montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino piu di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, puo essere accordata la concessione al comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
- La legge 18 dicembre 1970, n. 1034 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 23 dicembre 1970.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1998.
- Il testo dell'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' il seguente:
"Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
- Il testo dell'art. 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", e' il seguente:
"Art. 106 (Modalita' della vendita dei beni mobili). - Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili,.
Note all'art. 4:
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965. -
Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
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