Art 32

Art. 32.
Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalita' indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.
Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.
La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.
Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1971
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