Art 3

Art. 3.
Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.
Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia e' limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza e' del tribunale amministrativo regionale medesimo.
Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, e' del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale e' del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1971
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