Art 19

Art. 19.

Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verra' emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge.
Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N.113))
Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni gia' in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta provinciale amministrativa.
Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147 Per essi non e' necessario il ministero di procuratore di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.
Entrata in vigore il 15 giugno 2002
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