Art 28

Art. 28.
Contro le sentenze dei tribunali amministrativi e' ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
Contro le sentenze medesime e' ammesso, altresi', ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.
((Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, e' ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria))
Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.
In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado. (6)
---------------AGGIORNAMENTO (6) La Corte costituzionale con sentenza del 15 - 17 maggio 1995, N.177 (in G.U. 1a s.s. 24/05/1995, n.22) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato".
Entrata in vigore il 26 luglio 2000
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