Proroga di termini tributari, nonche' in materia economico-finanziaria

Art. 1.Proroga di termini tributari, nonche' in materia economico-finanziaria1.Le attivita' finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
2.Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a)con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b)con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.
2-bis.Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l'ammontare complessivo delle attivita' finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione.
3.All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.".
4.Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
4-bis.All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 luglio 2009";
b)al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "1° maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009".
5.Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
5-bis.Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2010".
5-ter.E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5-quater.Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalita' stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale".
7.Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilita' finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.
7-bis.All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2010" sono sostituite dalle seguenti: ", 2010 e 2011".
7-ter.Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9.La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.
10.Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' disposta, nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11.Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
12.All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008" e le parole: "30 settembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2011".
13.All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 settembre 2010", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2011", le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008" e le parole: "1° ottobre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2011".
14.Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del medesimo decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,".
14-bis.Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.
14-ter.Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
15.Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unita' previsionale di base 25.1.3. "Oneri comuni di parte corrente", capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
15-bis.Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unita' previsionale di base 25.1.3, "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.
16.Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2009 e 2010" e dopo le parole: "liquido ed esigibile," e' inserita la seguente: "anche".
17.Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine.".
17-bis.Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia' prorogato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra' essere incrementata.
18.Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalita' turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attivita' produttive ad essa connesse, e sportive, nonche' quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche' in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ((, nonche' esclusivamente di quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009,)) e in scadenza entro il ((31 dicembre 2018)) e' prorogato fino al 31 dicembre 2020 , fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso.
19.All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2010" e le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
20.Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
20-bis.Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentativita' delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale e' rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
20-ter.All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo 43" fino alla fine del periodo sono soppresse;
b)al secondo periodo, la parola: "Conseguentemente," e' soppressa.
21.Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: "Con specifico decreto legislativo, adottato", sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti legislativi, adottati".
22.Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 2010.
23.Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
23-bis.All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al secondo periodo, la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "marzo";
b)al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011,";
c)al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2010," e le parole: "entro il 31 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente";
d)dopo il decimo periodo e' inserito il seguente: "Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
23-ter.Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi, nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna "Intervento", dopo la voce: "legge 31 gennaio 1994, n. 93" sono inserite le seguenti:
"legge 21 marzo 2001, n. 73;
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004".
23-quater.Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, e' prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente.
23-quinquies.Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al punto 12, alla voce: "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";
b)al punto 13, alla voce: "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";
c)al punto 16-bis, alla voce: "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".
23-sexies.Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011.
23-septies.Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-octies.Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-novies.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-decies.All'onere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a euro 4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies, lettera c); quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 e a euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-quinquies, lettere a)e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono ridotte dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
23-undecies.L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega e' quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.
23-duodecies.All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "per un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per sei anni".
23-terdecies.Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza dalla stessa data.
23-quaterdecies.Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:
a)il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
b)il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.
23-quinquiesdecies.Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia.
23-sexiesdecies.All'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attivita' indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196".
23-septiesdecies.All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono inserite le seguenti: "anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti".
23-octiesdecies.Fino al 31 marzo 2010 e' prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
a)l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per la tempestiva adozione delle misure occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;
b)la prosecuzione della partecipazione del CONI nonche' del Comitato italiano paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;
c)il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attivita' di formazione;
d)fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;
e)che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attivita' istituzionali, il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia; (6) (7)
f)l'incremento di 7.200.000 euro per l'anno 2010 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
23-noviesdecies.All'onere derivante dal comma 23-octiesdecies, pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a 70.000 euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-vicies.Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 89, la parola: "dodici", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "due".

-------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 23-octiesdecies, lettera e) del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011." -------------AGGIORNAMENTO (7)
Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 24-octiesdecies, lettera e) del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2020

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