Testo unico delle leggi sanitarie-art. 119

Art. 119.

Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia e' personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, nelle varie localita' e tenuto conto del riposo settimanale.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475))
E' demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformita' alle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia.
Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, e' tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila.
Entrata in vigore il 27 aprile 1968
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