Riduzione della spesa della presidenza del consiglio dei ministri e dei ministeri
Art. 7.Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri1.Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:
a)riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n.183, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b)contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
2.Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3.A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a)"Segreteria tecnica dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unita', integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
b)"Progetto Opportunita' delle Regioni in Europa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
c)"Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo" ((. . .)).
4.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al ((comma 3)).
5.Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»
b)all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
6.Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.
7.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all'anno 2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro.
8.La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.
9.La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.
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a)riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n.183, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b)contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
2.Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3.A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a)"Segreteria tecnica dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unita', integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
b)"Progetto Opportunita' delle Regioni in Europa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
c)"Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo" ((. . .)).
4.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al ((comma 3)).
5.Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»
b)all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
6.Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.
7.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all'anno 2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro.
8.La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.
9.La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.
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2. TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-05-17, n. 202100500Provvedimento:Leggi di più...- art. 25 d.l. n. 137/2020·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese·
- eccesso di potere·
- falsità delle annotazioni nel registro elettronico·
- giudicato amministrativo·
- misure cautelari·
- non ammissione all'esame di stato·
- ordinanza ministeriale·
- prova testimoniale·
- registro elettronico scolastico·
- valutazione degli studenti·
- violazione di legge
3. TAR Milano, sez. III, sentenza 2020-07-06, n. 202001280Provvedimento:Leggi di più...- adeguamento contribuzione studentesca·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 5 d.P.R. 306/1997·
- art. 7 comma 42 d.l. 95/2012·
- art. 84 d.l. 18/2020·
- bilancio di previsione·
- compensazione delle spese di lite·
- contribuzione studentesca·
- diritto allo studio·
- limiti alla contribuzione studentesca·
- principio di equità nella tassazione·
- principio di progressività delle tasse universitarie·
- sospensione delle attività universitarie a causa di COVID-19·
- spese di verificazione·
- verifica del limite del 20%
4. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2017-06-01, n. 201700425Provvedimento:Leggi di più...- art. 1, comma 501, L. 208/2015·
- art. 1, comma 510, L. 208/2015·
- art. 1, comma 7, D.L. 95/2012·
- art. 26 L. 488/1999·
- art. 7 D.L. 95/2012·
- art. 9 D.L. 66/2014·
- compatibilità con la normativa UE in materia di appalti pubblici·
- deroghe all'obbligo di convenzionamento Consip·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- disciplina delle convenzioni Consip·
- DPCM 24 dicembre 2015·
- eccesso di potere·
- efficienza energetica·
- finanziamento tramite terzi·
- gestione diretta dei servizi energetici·
- obbligo di adesione alle convenzioni Consip·
- parità di trattamento nella gara d'appalto·
- principio di buon andamento·
- principio di economicità dell'azione amministrativa·
- responsabilità amministrativa·
- risparmio energetico
5. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2017-02-27, n. 201702922Provvedimento:Leggi di più...- aiuti di Stato·
- art. 107 T.F.U.E.·
- art. 108 T.F.U.E.·
- attività di supercalcolo·
- attività economiche e non economiche·
- compatibilità con il mercato interno·
- concorrenza·
- consorzi interuniversitari·
- controllo analitico sulla spesa pubblica·
- diritto della concorrenza·
- modello in house providing·
- obbligo di standstill·
- onere della prova·
- procedura di notifica preventiva·
- separazione contabile·
- servizi informatici per la pubblica amministrazione·
- sostegno alla ricerca e all'innovazione·
- sostegno finanziario pubblico·
- trasparenza degli aiuti di Stato·
- usucapione