Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi

Art. 9.Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi

1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per la Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".
7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: "le funzioni previste" sono inserite le seguenti: "dalla legge e" e le parole: "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza" sono soppresse.
7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2015

Sentenze19

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