Art 2

Art. 2.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla e' innovato per cio' che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.
2. Lo schema di decreto legislativo sara' trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sara', inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovra' prevedere: distinte modalita' per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale.
Il procedimento dovra' essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare.
4. Ferma restando la sostanziale unitarieta' dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potra' anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. E' comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;
b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
c) mobilita' ed impiego del personale;
d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
e) determinazione delle dotazioni organiche;
f) modi di conferimento della titolarita' degli uffici e dei comandi;
g) esercizio della liberta' e dei diritti fondamentali del personale;
h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.
5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalita' previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente. (1)
6. Per il personale gia' compreso fra i destinatari dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e per quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n 395.
7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono super- are gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilita' economiche generali def- inite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale. ((2))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1995, n. 186 (in G.U. 23/05/1995, n.118) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1 gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa".

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1995, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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