norma di abrogazione

Art. 676. Norma di abrogazione1.Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.

VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione
RUSSO JERVOLINO
Entrata in vigore il 19 maggio 1994

Sentenze63

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi