norma di abrogazione
Art. 676. Norma di abrogazione1.Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.
VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione
RUSSO JERVOLINO
VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione
RUSSO JERVOLINO