i n c o m p a t i b i l i t a'

Art. 508. I n c o m p a t i b i l i t a'1.Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2.Il personale docente, ove assuma lezioni private, e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3.Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4.Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5.Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6.Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire lezioni private.
7.L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8.Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e' tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9.L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10.Il personale di cui al presente titolo non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11.Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi si societa' cooperative.
12.Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
13.L'ottemperenza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14.Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15.Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l' orario di insegnamento e di servizio.
16.Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
Entrata in vigore il 19 maggio 1994

Giurisprudenza42


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2013, n. 27493
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  • 2. Trib. Latina, sentenza 09/04/2024, n. 425
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA Sezione Lavoro Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 9 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite; ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3068/2021 R.G. lavoro, promossa da LA RZ IN, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni; contro MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO (già M.I.) - UFF. SCOL. REG per per il LAZIO – A.T.P. di LATINA, in persona dei rispettivi …
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  • 3. Trib. Trieste, sentenza 20/11/2024, n. 260
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  • 5. Trib. Massa, sentenza 13/12/2024, n. 302
    Provvedimento: Successivamente all'udienza del 13/12/2024, alle ore 10,30 compaiono spontaneamente i procuratori delle parti l'Avv. ELISA CASINI in sostituzione dell'Avv. NASO DOMENICO per la parte ricorrente e la Dott.ssa FRANCESCA CATINARI in sostituzione della dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Alessandra Alberti, che provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione. IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese …
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